Art. 1

In vigore dal 5 ott 1884
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 7 luglio 1878, n. 4442 (Serie 2ª), sullo insegnamento della ginnastica nelle scuole; Visto il regolamento approvato con R. decreto del 16 dicembre 1878; Visto gli accordi presi col Ministero della Guerra e il Municipio di Roma; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Roma una Scuola normale di ginnastica al fine di preparare abili docenti in questa materia per le scuole secondarie e normali del Regno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-27;2661#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo