Art. 1
In vigore dal 5 ott 1884
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 7 luglio 1878, n. 4442 (Serie 2ª), sullo insegnamento della ginnastica nelle scuole;
Visto il regolamento approvato con R. decreto del 16 dicembre 1878;
Visto gli accordi presi col Ministero della Guerra e il Municipio di Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Roma una Scuola normale di ginnastica al fine di preparare abili docenti in questa materia per le scuole secondarie e normali del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-27;2661#art-1