Art. 3
In vigore dal 5 ott 1884
Un regolamento determinerà le materie d'insegnamento, la durata del corso e le condizioni di ammissione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 27 agosto 1884.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-27;2661#art-3