Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 ott 1884
La Scuola è posta sotto l'immediata sorveglianza del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale provvede al personale insegnante e dirigente con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato per l'insegnamento della ginnastica. Alle armi provvede il Ministero della Guerra, al locale e relativo arredamento il Municipio di Roma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-27;2661#art-2