Art. 3

In vigore dal 5 nov 1882
Questo Consiglio è composto: di un delegato del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di uno della provincia di Salerno, di due del comune di Eboli e del direttore della Scuola. I consiglieri elettivi durano in ufficio due anni, si rinnovano per metà ogni anno; sono rieleggibili. Fra essi il Consiglio sceglie il presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;995#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Che istituisce una scuola pratica di agricoltura in Eboli (Salerno). — Testo vigente | Portale Normativo