Art. 2
In vigore dal 5 nov 1882
La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunni, il ruolo e gli assegni del personale direttivo, insegnante, tecnico e di servizio, sono determinati in apposito regolamento.
Questo regolamento verrà approvato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, udito il Comitato di agricoltura, ed il Consiglio d'amministrazione delle Scuole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;995#art-2