Art. 1
In vigore dal 5 nov 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la nota 2 giugno 1879, n. 9578/17-19-58, del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio al prefetto del Principato Citeriore per la istituzione di una Scuola pratica di agricoltura in quella provincia;
Viste le deliberazioni 26 settembre 1881 del Consiglio provinciale del Principato Citeriore e 23 marzo 1881 del Consiglio comunale di Eboli;
Vista la legge 5 luglio 1882, n. 858 (Serie 3ª), per l'approvazione del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1882.
Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È istituita in Eboli (Salerno) una Scuola pratica di agricoltura, intesa a formare abili agricoltori, fattori, castaldi, ecc.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;995#art-1