Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 5 nov 1882
Questo Consiglio è composto: di un delegato del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di uno della provincia di Salerno, di due del comune di Eboli e del direttore della Scuola. I consiglieri elettivi durano in ufficio due anni, si rinnovano per metà ogni anno; sono rieleggibili. Fra essi il Consiglio sceglie il presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;995#art-3