Statuto
Art. 26
In vigore dal 21 dic 1880
Il presidente, rappresentando insieme il consiglio dirigente e l'associazione, convoca e dirige le adunanze di quello e le adunanze generali della società; firma i processi verbali, rilascia i mandati di pagamento, invigila all'esatto adempimento dello statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-26