Art. 26
Statuto

Art. 26

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In vigore dal 21 dic 1880
Il presidente, rappresentando insieme il consiglio dirigente e l'associazione, convoca e dirige le adunanze di quello e le adunanze generali della società; firma i processi verbali, rilascia i mandati di pagamento, invigila all'esatto adempimento dello statuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-26