Statuto

Art. 25

In vigore dal 21 dic 1880
Alle adunanze del consiglio dirigente debbono essere presenti almeno cinque dei componenti nominati dai soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità chi presiede dà doppio voto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-25

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