Statuto
Art. 25
In vigore dal 21 dic 1880
Alle adunanze del consiglio dirigente debbono essere presenti almeno cinque dei componenti nominati dai soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità chi presiede dà doppio voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-25