Statuto

Art. 29

In vigore dal 21 dic 1880
L'economo riscuote le rate delle azioni e le entrate di qualunque specie della società, prepara secondo le istruzioni del consiglio, il bilancio consuntivo e quello preventivo, compila l'inventario di quanto è proprio del patrimonio sociale, provvede agli acquisti ordinatigli dal consiglio, e paga i mandati firmati dal presidente o dal vice-presidente e corredati delle relative giustificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-29

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