Art. 5
In vigore dal 25 feb 1872
Il Governo concorre nelle spese di fondazione della Stazione con la somma di lire duemilaottocento, il Comune con lire quattromiladugento.
Alle spese di mantenimento della Stazione il Governo concorre, a far tempo dal 1º ottobre 1872, con lire 4,500 annue da prelevarsi sulle somme che saranno a disposizione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sul capitolo del relativo bilancio per sussidi all'agricoltura, il Comune con lire 6,000 e con la prestazione del locale della Stazione e del podere sperimentale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-01-18;194#art-5