Art. 3
In vigore dal 25 feb 1872
La Stazione è retta da un Consiglio di amministrazione di quattro persone, due nominate dal Comune, una dal Governo.
Il Direttore della Stazione è Membro nato del Consiglio.
I Membri del Consiglio durano in carica tre anni; si rinnovano per estrazione a sorte nei primi due anni e poscia per anzianità.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-01-18;194#art-3