Art. 2
In vigore dal 25 feb 1872
Il personale della Stazione si comporrà di un Direttore, di un Assistente e di un Inserviente.
La Stazione si terrà in relazione coi proprietari di quella zona vinicola, promuoverà le esperienze su diversi punti del territorio e risponderà alle dimande che le venissero fatte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1872-01-18;194#art-2