Art. 2

In vigore dal 25 feb 1872
Il personale della Stazione si comporrà di un Direttore, di un Assistente e di un Inserviente. La Stazione si terrà in relazione coi proprietari di quella zona vinicola, promuoverà le esperienze su diversi punti del territorio e risponderà alle dimande che le venissero fatte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1872-01-18;194#art-2

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