Art. 8
In vigore dal 10 gen 1870
La tassa speciale di lire 1.50 la tonnellata, stabilita dall'articolo 60 del Regolamento approvato col R. Decreto 26 settembre 1860, pel trasbordo delle merci dalle navi ai vagoni, e pel loro trasporto dallo scalo di S. Benigno a S. Pier d'Arena e viceversa, continuerà ad essere applicata alle merci, il cui carico e scarico sarà effettuato nel recinto riservato alla Società dall' del presente Decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-25;2296#art-8