Art. 5
In vigore dal 10 gen 1870
La Società costruirà a proprie spese un passaggio libero per i pedoni, della larghezza di metri 2 almeno, a cavaliere dello sbocco della galleria sullo scalo e lunghesso la cinta delle fortificazioni, seguendo prossimamente la traccia segnata in rosso e distinta colle lettere D, E, F, G, H sul piano suddetto.
La Società dovrà parimenti costruire a proprie spese il fabbricato distinto nell'annesso piano colle lettere P, Q, R, S per uso della Dogana, secondo le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione delle Gabelle.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-25;2296#art-5