Art. 5

In vigore dal 10 gen 1870
La Società costruirà a proprie spese un passaggio libero per i pedoni, della larghezza di metri 2 almeno, a cavaliere dello sbocco della galleria sullo scalo e lunghesso la cinta delle fortificazioni, seguendo prossimamente la traccia segnata in rosso e distinta colle lettere D, E, F, G, H sul piano suddetto. La Società dovrà parimenti costruire a proprie spese il fabbricato distinto nell'annesso piano colle lettere P, Q, R, S per uso della Dogana, secondo le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione delle Gabelle.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-25;2296#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo