Art. 9

In vigore dal 10 gen 1870
La tariffa da applicarsi alle merci, il cui carico e scarico avrà luogo per opera dei facchini del porto fuori dell'area riservata alla Società, sarà ulteriormente stabilita dai Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, tanto per le operazioni di carico e scarico, quanto pel trasporto sulla ferrovia fino a San Pier d'Arena e viceversa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-25;2296#art-9

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