Art. 2
In vigore dal 10 gen 1870
Lo scalo anzidetto, riservato alla Società dell'Alta Italia, comprende il ponte principale di sbarco rimpetto allo sbocco della galleria, una porzione della calata contigua a nord della lunghezza di metri 80,20, la calata sud ed il mezzo ponte adiacente al molo nuovo, salvo però un passaggio di metri 4 lungo la cinta d'isolamento della Sanità marittima.
L'area totale dello scalo s'intenderà limitata a mare dal ciglio degli approdi anzidetti, ed a terra s'intenderà racchiusa fra i limiti segnati colle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O sul piano annesso al presente Decreto e vidimato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, coll'aggiunta di quanto occorre per manovrare la piattaforma L, e della zona di un metro lungo il binario situato a ponente del magazzino merci, per quella estensione che permetta all'esterno un passaggio libero largo 4 metri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-25;2296#art-2