Trattato

Art. 25

In vigore dal 24 dic 1867
Come conseguenza dell'articolo precedente, resta convenuto fra le due alte Parti contraenti, che simile facoltà compete ai Consoli generali, Consoli ed altri Agenti consolari delle due Nazioni nei casi di morte ab intestato di qualche individuo facente parte dell'equipaggio dei bastimenti della loro nazione, sia che la morte si verifichi durante il viaggio o nel porto, sia che abbia luogo accidentalmente in terra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-25

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