Trattato

Art. 28

In vigore dal 24 dic 1867
Le due alte Parti contraenti si obbligano a non dare asilo nei loro rispettivi territorii ai malfattori o rei di crimini, ed a prestarsi alla loro reciproca estradizione, qualora concorrano congiuntamente le condizioni seguenti: 1° Allora quando i crimini per i quali si reclama la estradizione sieno stati commessi nel territorio del Governo reclamante; 2° Quando i reati commessi sieno uno o più dei seguenti: Assassinio, avvelenamento, parricidio, bancarotta fraudolenta, infanticidio, omicidio volontario, stupro o ratto violento, incendio, falsificazione di scritture private o di scritture autentiche o di commercio, compresi i biglietti di banca ed altri effetti pubblici; ma non comprese le falsificazioni non punite dal Codice penale con pene afflittive ed infamanti; 3° Quando questi reati sono provati in modo che le Leggi del Paese dal quale si reclama la estradizione del colpevole giustifichino l'incarceramento e l'accusa, qualora il delitto si fosse commesso entro la sua giurisdizione; 4° Quando il colpevole sarà reclamato o direttamente in via giudiziaria o per mezzo del Rappresentante del Governo della Nazione in cui sarà commesso il reato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo