Trattato
Art. 28
28 / 31In vigore dal 24 dic 1867
Le due alte Parti contraenti si obbligano a non dare asilo nei loro rispettivi territorii ai malfattori o rei di crimini, ed a prestarsi alla loro reciproca estradizione, qualora concorrano congiuntamente le condizioni seguenti:
1° Allora quando i crimini per i quali si reclama la estradizione sieno stati commessi nel territorio del Governo reclamante;
2° Quando i reati commessi sieno uno o più dei seguenti:
Assassinio, avvelenamento, parricidio, bancarotta fraudolenta, infanticidio, omicidio volontario, stupro o ratto violento, incendio, falsificazione di scritture private o di scritture autentiche o di commercio, compresi i biglietti di banca ed altri effetti pubblici; ma non comprese le falsificazioni non punite dal Codice penale con pene afflittive ed infamanti;
3° Quando questi reati sono provati in modo che le Leggi del Paese dal quale si reclama la estradizione del colpevole giustifichino l'incarceramento e l'accusa, qualora il delitto si fosse commesso entro la sua giurisdizione;
4° Quando il colpevole sarà reclamato o direttamente in via giudiziaria o per mezzo del Rappresentante del Governo della Nazione in cui sarà commesso il reato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-28