Trattato

Art. 22

In vigore dal 24 dic 1867
I Consoli generali e Consoli rispettivi potranno stabilire degli Agenti consolari o Vice-Consoli nelle differenti città, porti o luoghi del loro distretto consolare, ed ove il bene del servizio loro affidato lo esigerà, salvo, ben inteso, l'approvazione e lo exequatur del Governo territoriale. Questi Agenti potranno essere indistintamente scelti fra i cittadini o sudditi dei due Paesi, come fra gli stranieri, e saranno muniti di un brevetto di nomina rilasciato dal Console che li avrà scelti e sotto i cui ordini saranno collocati. Godranno essi inoltre degli stessi privilegi ed immunità stipulate dalla presente Convenzione, salvo le eccezioni consacrate dall', ed il caso in cui sarebbero cittadini del Paese ove risiedono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-22

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Art. 22 Autorizza il Governo a dare esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay. — Testo vigente | Portale Normativo