Regolamento›Capo V
Art. 357
Giuramento delle nuove reclute.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1419. Le nuove reclute che debbono prestar giuramento saranno riunite all'ora in cui la truppa deve andare alla messa, situate in testa della colonna, e comandate da uffiziali di grado corrispondente alla loro forza.
Giunte in chiesa, saranno disposte in vicinanza dell'altare, e lo stendardo accompagnato dall'aiutante maggiore in 1.° è collocato davanti a loro.
§ 1420. Finita la Messa, il cappellano spiega loro brevemente l'importanza dell'atto religioso che stanno per compiere, e le obbligazioni che contraggono; dopo di che il comandante del Corpo, fatte loro presentare le armi, se armati, si regola nello stesso modo espresso all'articolo precedente per il Corpo intiero.
§ 1421. Questo giuramento deve aver luogo al più presto possibile, cioè alla prima domenica dopo che le nuove reclute sieno tutte arrivate, non tenuto conto dei ritardi individuali e quand'anche non fossero ancora provviste dell'intiera montura militare.
§ 1422. I comandanti dei depositi devono far prestare il giuramento alle reclute prima di avviarle al Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-357