RegolamentoCapo V

Art. 357

Giuramento delle nuove reclute.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1419. Le nuove reclute che debbono prestar giuramento saranno riunite all'ora in cui la truppa deve andare alla messa, situate in testa della colonna, e comandate da uffiziali di grado corrispondente alla loro forza. Giunte in chiesa, saranno disposte in vicinanza dell'altare, e lo stendardo accompagnato dall'aiutante maggiore in 1.° è collocato davanti a loro. § 1420. Finita la Messa, il cappellano spiega loro brevemente l'importanza dell'atto religioso che stanno per compiere, e le obbligazioni che contraggono; dopo di che il comandante del Corpo, fatte loro presentare le armi, se armati, si regola nello stesso modo espresso all'articolo precedente per il Corpo intiero. § 1421. Questo giuramento deve aver luogo al più presto possibile, cioè alla prima domenica dopo che le nuove reclute sieno tutte arrivate, non tenuto conto dei ritardi individuali e quand'anche non fossero ancora provviste dell'intiera montura militare. § 1422. I comandanti dei depositi devono far prestare il giuramento alle reclute prima di avviarle al Corpo.
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Giuramento delle nuove reclute. (Art. 357 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo