RegolamentoCapo IV

Art. 353

Scorta di convogli.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1394. Il capo della scorta destinata alla custodia di un convoglio si deve presentare al comandante di esso. § 1395. Quand'anche fosse di grado a lui uguale, o superiore, dovrà aderire strettamente, tanto in marcia, che nei luoghi di stazione a tutte le sue richieste, le quali, per quanto sarà possibile, saranno sempre per iscritto. § 1396. Il comandante della scorta, quando lo è pure del convoglio, prende prima della partenza la consegna dei carri, li ordina in modo che vi sia una distanza dai cinque ai dieci passi dall'uno all'altro. § 1397. Li fa precedere di circa 200 passi da due uomini intelligenti, i quali deggiono avvertirlo in tempo degli ostacoli, e far sgombrar la strada; colloca il resto della truppa sui fianchi del convoglio, ed avverte di non perdere mai di vista egli stesso nessuna delle vetture affidategli. § 1398. L'andatura sarà tale che anche i carri più carichi ed i cavalli più deboli possano seguitare. § 1399. I riposi dei cavalli da tiro non saranno prolungati oltre il necessario, e si avvertirà che in quel frattempo nessuno della scorta si allontani. § 1400. Se alcuna vettura è costretta per qualche accidente a fermarsi, il comandante trattiene il convoglio sinchè l'accidente sia riparato; ma se si richiedesse troppo tempo, lascia un numero d'uomini sufficiente per scorta, affida la vettura al più anziano, manda in cerca d'aiuto se occorre, e prosegue la strada col resto del convoglio, riferendo sull'accaduto alla prima occasione. Fa parimente relazione d'ogni caso successo a chi riceve il convoglio, e gli chiede la ricevuta per suo scarico. § 1401. Nei luoghi di tappa procura che gli sia assegnato un locale per la custodia dei carri, e vi stabilisce una guardia.
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