Regolamento›Capo IV
Art. 354
Scorta dei prigionieri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1402. Il capo della scorta dei prigionieri, sieno essi di guerra, od altri, deve minutamente seguir le istruzioni dategli all'atto della consegna, e prendere tutte le precauzioni atte ad impedirne l'evasione, vietando che nessun di loro si allontani, ed accertandosi di frequente della loro presenza.
§ 1403. Veglia altresì che non bevano soverchiamente.
§ 1404. Provvederà d'altro lato per difenderli efficacemente da ogni insulto, o maltrattamento, e perché i soldati di scorta si comportino verso di loro con umanità ed urbanità, osservino un'andatura moderata, e si astengano dal parlar seco loro, salvo che per motivi di servizio.
§ 1405. Procurerà che nei luoghi di tappa gli venga assegnato un conveniente locale per ricoverare i prigionieri, e stabilirà presso di loro una guardia.
§ 1406. All'arrivo e destinazione egli se ne procura la ricevuta dalla persona cui li consegna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-354