Regolamento›Titolo III›Capo I›Sez. PRIMA
Art. 362
Disposizioni preparatorie di marcia.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1443. Allorchè un Corpo deve partire dalla propria stanza, il comandante fa prima ripetere agli uffiziali in una breve scuola teorica le disposizioni relative alle truppe in marcia.
Si accerta che ogni capo di corredo della truppa, la bardatura, e segnatamente la ferratura dei cavalli, siano in buono stato di servizio, e che sia assestato ogni conto coi fornitori.
Passa un'accurata visita al quartiere, fa prendere nota dei guasti che vi riconosca, onde imputarne poi la spesa all'autore, ed incarica l'aiutante maggiore di procedere a suo tempo alla consegna di esso, conformemente alle disposizioni espresse al § 874.
§ 1444. Fa praticare nel giorno precedente la partenza una visita sanitaria accuratissima, mandando allo spedale colle rispettive armi ed effetti tutti coloro che siano inabili alla marcia.
§ 1445. Fa visitare attentamente i cavalli, e gli infermi vengono destinati a marciare alla coda del reggimento dopo i cavalli a mano degli uffiziali, quelli sospetti di malattie attaccaticcie o di qualsiasi altra grave malattia non dovranno mai seguitare il reggimento, e perciò si lascierà presso loro quel numero d'uomini necessari per governarli, nella vecchia stanza del Corpo, dandone la consegna al Corpo che succede, ovvero all'ufficio d'intendenza se vi è od al sindaco.
§ 1446. Il giorno che precede la partenza, distacca i furieri d'alloggiamento, l'aiutante maggiore in 2.° od un altro uffiziale subalterno accompagnato dal caporale maggiore, dai caporali furieri, e da un soldato intelligente per ogni squadrone, munisce l'uffiziale della bassa e del foglio di via, che sarà procurato per tempo.
Quel drappello così formato precede la truppa in ogni tappa, e dà ovunque le disposizioni di cui è menzione ai §§ seguenti.
I furieri d'alloggiamento non sono mai cambiati durante l'intera marcia, salvo che per ordine del comandante del Corpo.
Storico versioni
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