Regolamento›Titolo III›Capo I›Sez. PRIMA
Art. 364
Del bagaglio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1448. I bagagli del Corpo, e quelli propri dei militari, sono per cura degli uffiziali d'amministrazione e dei proprietari rispettivi, trasportati nel luogo stabilito, all'ora indicata all'ordine del giorno; ogni cassa, cassetta, baule, involto, ecc, vuole essere chiaramente contrassegnato del nome, grado del proprietario e squadrone cui appartiene.
§ 1449. Tutti i bagagli e salmerie del Corpo sono distinti in minuto bagaglio che seguita il Corpo stesso, ed in grosso bagaglio che può, o seguitare il Corpo, o andare direttamente dal luogo di partenza a quello di destinazione.
§ 1450. Alla direzione del minuto bagaglio è preposto l'uffiziale d'amministrazione, il quale avrà sotto i suoi ordini il sott'uffiziale commesso ai bagagli.
§ 1451. Spetta al detto uffiziale di dirigere e sorvegliare questo servizio e di far ritirare, pesare, caricare e registrare ogni cosa.
Gli uffiziali superiori hanno diritto di consegnare al minuto bagaglio un peso non eccedente i miriagrammi tre.
Il rimanente del loro equipaggio, che a compimento degli assegnamenti loro fatti col Regio Decreto 27 gennaio 1851 hanno diritto di far trasportare, sarà consegnato al grosso bagaglio.
Gli uffiziali inferiori possono essi pure consegnare al minuto bagaglio un peso di un miriagramma e mezzo.
§ 1452. In marcia il sott'uffiziale commesso ai bagagli, accompagna i carri, invigila sul servizio che richiedono, dirigendone le fatiche, e rivolgendosi per qualunque emergente gli occorra all'uffiziale d'amministrazione, da cui direttamente dipende, ed il quale non perderà di vista il convoglio.
§ 1453. Alla direzione del grosso bagaglio è preposto l'uffiziale di massa, il quale coadiuvato da un sott'uffiziale e da un caporale d'amministrazione, ha l'incumbenza di far ritirare, pesare, numerare, registrare e caricare tutti i colli, casse, bauli, valigie ecc., specificando ogni cosa nella polizza generale di caricamento.
§ 1454. È severamente vietato di comprendere, sì nel minuto, che nel grosso bagaglio, effetti di privata spettanza, oltre a quanto è fissato per gli uffiziali od altri dal Regio Decreto 27 gennaio 1851, sul che deve diligentemente vegliare il maggiore relatore.
La responsabilità però dell'osservanza di tal divieto pesa intieramente sui comandanti di squadrone, sull'aiutante maggiore in 1.° e sul direttore dei conti, ciascuno per quella parte che lo riguarda.
§ 1455. Per massima generale alla guardia dei bagagli il comandante destina gli uomini smontati, ed in deficienza di questi, ne aggiungerà quanti altri ne occorreranno.
La guardia sarà giornalmente cambiata, dipenderà in tutto dagli uffiziali e sott'uffiziali preposti alla direzione del bagaglio. Gli stessi uffiziali e sott'uffiziali sono responsabili a che nessuno possa montare indebitamente sui carri stessi, e caricare oggetti che deve portare egli stesso.
§ 1456. I carri di minuto bagaglio saranno sovente visitati, e talora scaricati per verificarne lo stato, e provvedere in proposito.
Storico versioni
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