Regolamento›§ 3
Art. 58
In vigore dal 26 mar 1863
Il vitto giornaliero delle alunne è regolato così:
Al mattino avranno la colezione di caffè e latte, o una zuppa.
Al mezzodì il pranzo, consistente in una minestra e due pietanze, oltre alla frutta, al pane e al vino.
Alla sera la cena, consistente in un'insalata, in una pietanza, frutta, pane e vino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-58