Regolamento§ 3

Art. 58

In vigore dal 26 mar 1863
Il vitto giornaliero delle alunne è regolato così: Al mattino avranno la colezione di caffè e latte, o una zuppa. Al mezzodì il pranzo, consistente in una minestra e due pietanze, oltre alla frutta, al pane e al vino. Alla sera la cena, consistente in un'insalata, in una pietanza, frutta, pane e vino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-58

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