Regolamento›§ 2
Art. 56
In vigore dal 26 mar 1863
Le alunne sono divise in ragione del loro numero in sezioni; ogni sezione non può contenere più di venti alunne, nè meno di dieci.
Ogni alunna sarà distinta mediante un numero, ed ogni sezione mediante il colore della cintura delle alunne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-56