RegolamentoCapo VIII

Art. 51

In vigore dal 26 mar 1863
Dovranno inoltre le alunne essere abbigliate a proprie spese coll'abito che al presente s'usa nello stabilimento, e portare con esse il corredo necessario alla persona in biancheria, vesti e calzamenti. L'indicato abito debb'essere uguale per tutte sì pel colore che per la qualità, variandolo secondo le stagioni. Per la conservazione delle vesti e biancheria pagheranno inoltre le alunne L. 100 annue anticipate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-51

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Art. 51 Col quale l'Educandato Carolino di Palermo e' chiamato Educandato Maria Adelaide e si approva per esso un nuovo Regolamento. — Testo vigente | Portale Normativo