Regolamento›Capo VIII
Art. 55
In vigore dal 26 mar 1863
Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta ed avere uguale trattamento.
Il Collegio sta aperto per le educande tutti i 12 mesi dell'anno.
Ma per gl'insegnamenti è dato un mese di vacanza, durante il quale a richiesta dei parenti potranno le alunne recarsi alle famiglie loro per uno spazio non maggiore ai giorni venti.
Il tempo passato in famiglia non è diffalcato dalla retta o pensione.
Storico versioni
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