Regolamento›Capo VIII
Art. 51
51 / 79In vigore dal 26 mar 1863
Dovranno inoltre le alunne essere abbigliate a proprie spese coll'abito che al presente s'usa nello stabilimento, e portare con esse il corredo necessario alla persona in biancheria, vesti e calzamenti.
L'indicato abito debb'essere uguale per tutte sì pel colore che per la qualità, variandolo secondo le stagioni.
Per la conservazione delle vesti e biancheria pagheranno inoltre le alunne L. 100 annue anticipate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-51