Regolamento§ 4

Art. 62

In vigore dal 26 mar 1863
Le pene non potranno essere se non le seguenti: 1.° Privazione di parte o dell'intera ricreazione per uno o più giorni, con occupazione o senza, di lavoro donnesco od attinente allo studio; 2.° Pasto separato dalle compagne o in silenzio; 3.° Privazione delle visite ai parenti e delle passeggiate fuori di Collegio; 4.° Ammonizione della Direttrice dinanzi alla sezione o alla classe; 5.° Ammonizione dinanti a tutte le alunne; 6.° Ammonizione solenne dinanti il Consiglio di vigilanza e minaccia di espulsione; 7.° Espulsione dal Collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-62

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Art. 62 Col quale l'Educandato Carolino di Palermo e' chiamato Educandato Maria Adelaide e si approva per esso un nuovo Regolamento. — Testo vigente | Portale Normativo