Regolamento›§ 4
Art. 62
In vigore dal 26 mar 1863
Le pene non potranno essere se non le seguenti:
1.° Privazione di parte o dell'intera ricreazione per uno o più giorni, con occupazione o senza, di lavoro donnesco od attinente allo studio;
2.° Pasto separato dalle compagne o in silenzio;
3.° Privazione delle visite ai parenti e delle passeggiate fuori di Collegio;
4.° Ammonizione della Direttrice dinanzi alla sezione o alla classe;
5.° Ammonizione dinanti a tutte le alunne;
6.° Ammonizione solenne dinanti il Consiglio di vigilanza e minaccia di espulsione;
7.° Espulsione dal Collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-62