Art. 7

In vigore dal 14 apr 1989
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla sua promulgazione. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3#art-7

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Art. 7 Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo