Art. 2
In vigore dal 14 apr 1989
1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiti dall' della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3#art-2