Art. 3

In vigore dal 14 apr 1989
1. Il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente: "Il consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3#art-3

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