Art. 6

In vigore dal 14 apr 1989
1. Le disposizioni contenute nei precedenti si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3#art-6

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