Art. 13

In vigore dal 18 gen 1989
1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell', comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.
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Art. 13 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. — Testo vigente | Portale Normativo