Art. 13
In vigore dal 18 gen 1989
1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell', comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.
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