Art. 10

In vigore dal 18 gen 1989
1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell', salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. 2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione. 3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all', non oltre quindici giorni dalla richiesta. 4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-01-16;1#art-10

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