Art. 11

In vigore dal 18 gen 1989
1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all' nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento. 2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-01-16;1#art-11

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Art. 11 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. — Testo vigente | Portale Normativo