Art. 12

In vigore dal 18 gen 1989
1. Salvo quanto disposto dal precedente , nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi. 2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-01-16;1#art-12

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