Accordo QuadroTitolo V

Art. 45

Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

In vigore dal 1 mag 2026
Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale 1. Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei campi seguenti: a) la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale; b) la promozione e la facilitazione del commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti; c) la politica di sviluppo nelle zone rurali, comprese altre risorse e fattori produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità di creazione di valore aggiunto e di occupazione extra-agricola; d) la politica relativa alla flora, alla fauna, a prodotti ottenuti da animali acquatici, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli quali le indicazioni geografiche e la produzione biologica, nonché la cooperazione in materia di buone pratiche agricole; e) la promozione dei sistemi di certificazione e di accreditamento dell'agricoltura biologica e della produzione agricola sostenibile. 2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione tecnologica, lo sviluppo di capacità o qualsiasi altra forma di cooperazione che aumenti la produttività, una produzione sicura e sostenibile e pratiche resilienti nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dello sviluppo rurale e che migliori la preparazione, la prevenzione, l'individuazione, la risposta e il controllo delle malattie delle piante, degli animali e zoonotiche in linea con l'approccio «One Health» e le norme internazionali. 3. Le parti convengono di incoraggiare i settori pubblico e privato a discutere e scambiare informazioni commerciali, anche in occasione di manifestazioni per l'instaurazione di contatti tra imprese e di promozione commerciale di prodotti agricoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo