Accordo Quadro›Titolo V
Art. 41
Turismo
In vigore dal 1 mag 2026
Turismo
1. Ispirandosi agli orientamenti internazionali pertinenti per il turismo sostenibile, le parti intendono migliorare lo scambio di informazioni e instaurare le migliori pratiche per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali, nonché lo sviluppo di strumenti per monitorare l'impatto dello sviluppo sostenibile sul turismo sostenibile.
2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, in particolare lo sfruttamento degli esseri umani, soprattutto quello dei minori, in qualsivoglia forma, rispettando la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e gli ecosistemi e potenziando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, tra l'altro mediante la promozione del turismo sostenibile, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e tradizionali, e mediante una migliore formazione nel settore del turismo.
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