Accordo Quadro›Titolo V
Art. 44
Governance degli oceani
In vigore dal 1 mag 2026
Governance degli oceani
1. Le parti rafforzano il dialogo e la cooperazione sulle questioni relative alla governance degli oceani per promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.
2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di conservazione, gestione e sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine quali definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), adottata dalla terza conferenza sul diritto del mare il 10 dicembre 1982, e nel codice di condotta dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per una pesca responsabile, adottato dalla risoluzione 4/95 della conferenza della FAO del 31 ottobre 1995. Le parti si impegnano a cooperare per promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo della FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, adottato a Roma il 24 novembre 1993, e dell'accordo dell'ONU ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, adottato a New York il 4 agosto 1995.
3. Le parti convengono inoltre di cooperare:
a) nel promuovere l'attuazione dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato a Roma il 22 novembre 2009;
b) con e nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o degli accordi di cui sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine viventi e dei loro ecosistemi;
c) nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca mediante misure complete, efficaci e trasparenti, anche attraverso lo scambio di esperienze, la promozione dello sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN, se opportuno, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle disposizioni legislative nazionali;
d) nel promuovere i principi e i diritti fondamentali nel lavoro nel settore della pesca e dei prodotti ittici e nell'attuazione della convenzione 188 sul lavoro nella pesca dell'OIL, adottata a Ginevra il 30 maggio 2007;
e) nello sviluppo di un'acquacoltura marina sostenibile e responsabile, compresa l'attuazione degli obiettivi e dei principi del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;
f) nel ridurre le pressioni che gravano sugli oceani, tra l'altro mediante la lotta contro i rifiuti marini e l'inquinamento, anche provocato da fonti terrestri e dalle navi, le attività umane marittime nel quadro degli obblighi internazionali applicabili alle parti, e attraverso misure di adattamento e mitigazione per rafforzare la resilienza degli oceani e delle comunità costiere ai cambiamenti climatici.
Storico versioni
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