Accordo QuadroTitolo V

Art. 46

Salute

In vigore dal 1 mag 2026
Salute 1. Le parti convengono di cooperare e condividere esperienze e migliori pratiche nel settore sanitario per rafforzare le attività nel settore della ricerca, affrontare la minaccia rappresentata dalle principali malattie non trasmissibili e trasmissibili, tra cui la pandemia di COVID-19, rafforzare la copertura sanitaria universale e i servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. Le parti convengono di scambiare opinioni e migliori pratiche sulle questioni normative relative ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici. 2. La cooperazione nel settore della salute si svolge principalmente nei consessi internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità, e attraverso iniziative multilaterali, in settori quali: a) le attività comuni di ricerca e la messa a punto di importanti programmi sanitari verticali; la ricerca comune attraverso iniziative multilaterali quali la Global Alliance for Chronic Diseases e la Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness; b) lo sviluppo di capacità e lo sviluppo delle risorse umane; c) gli accordi internazionali nel settore sanitario.
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