Art. 9
In vigore dal 11 feb 2026
Relazione annuale
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmette alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attività subacquee.
Storico versioni
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