Art. 72

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Abrogazioni e soppressioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2 dell' del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221; b) il comma 5-bis dell' del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; d) il comma 560 dell' della legge 29 dicembre 2022, n. 197; e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; f) il comma 6 dell' del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7; g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', il comma 2 è abrogato; b) all', comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento adottato ai sensi dell', comma 2» sono soppresse; c) all', comma 1, le parole: «, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all', comma 2» sono soppresse; d) all', comma 3, le parole: «degli , comma 2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo». Note all': - Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 reca: «Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell', comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122». - Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 reca: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23». - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. - La legge 29 dicembre 2022, n. 197 reca: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado». - Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 reca: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE». - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 reca: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio». - Si riporta il testo degli del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», come modificati dalla presente legge: « (Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli , relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti. Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere, con le modalità di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti di cui agli , commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonchè l'adempimento dell'obbligo di cui all', comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di: a) non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonchè l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza; b) tutelare la sicurezza pubblica; c) tutelare la sicurezza nazionale; d) tutelare i diritti e le libertà altrui.» « (Registrazione). - 1. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate in appositi file di log. 2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari. 3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, per finalità di controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali. 4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall', comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.» « (Abrogazioni e disposizioni di coordinamento). - 1. Gli del Codice sono abrogati. 2. L' del Codice è abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I decreti adottati in attuazione degli del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi dell'articolo 9, comma 5.»
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