Art. 14
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
In vigore dal 18 dic 2025
Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto
1. All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell' del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza».
Note all':
- Si riporta l'articolo 81 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione», come modificato dalla presente legge:
«Art. 81 (Altre attribuzioni di polizia). - Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell' del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della naviga-zione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme re-stando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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