Art. 17

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore 1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» è sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»; b) al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale». 2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse. Note all': - Si riporta l'articolo 331, del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.», così come modificato dalla presente legge: «Art. 331 (Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore). - L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente. La detta autorità trasmette in formato elettronico, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, anche in formato digitale si perfeziona il contratto di arruolamento.» - Si riporta l'articolo 438, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 recante «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)», come modificato dalla presente legge: «Art. 438 (Arruolamento del comandante). - L'autorità che riceve la dichiarazione dell'armatore prevista dall'articolo 331 del codice la trasmette in originale al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, conservandone copia in archivio. L'autorità che riceve la dichiarazione del comandante conserva l'originale in archivio, rimettendone copia al comandante del porto che ha trasmesso la dichiarazione dell'armatore. Copie conformi di ambedue le dichiarazioni, firmate dall'ufficiale rogante e con il bollo d'ufficio sono consegnate al comandante arruolato per essere conservate fra i documenti di bordo. Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331 del codice, gli estremi della dichiarazione dell'armatore sono trasmessi al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, l'autorità che ha effettuato la comunicazione provvede successivamente alla trasmissione in originale della dichiarazione conservandone copia.»
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