Art. 37

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale di stato civile 1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 1, dopo le parole: «è fatta» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,»; 2) al comma 3, dopo le parole: «avviso della morte» sono inserite le seguenti: «o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale»; b) all', dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238»; c) all': 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell' del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo »; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria»; 3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice. 3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra». Note all': - Si riporta il testo degli del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell', comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127», come modificato dalla presente legge: « (Dichiarazione di morte). - 1. La dichiarazione di morte è fatta, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata, non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto. 2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso. 3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'.» « (Atto di morte). - 1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge o della parte a lui unita civilmente, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all', commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto. 2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze. 2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.» « (Inumazione, tumulazione e cremazione). - 1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa. 2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell' del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. 3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice. 3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».
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